La frenetica e continua evoluzione tecnologica che ha contraddistinto l’ultimo decennio ha trasformato profondamente il modus operandi di un’agenzia investigativa. L’investigatore privato che reperisce informazioni e raccoglie prove per aziende e privati (dal dipendente infedele, all’accertamento di false malattie, passando per le cause di separazione o l’accertamento di un tradimento da parte di uno dei due coniugi, fino ad arrivare alle bonifiche ambientali) può contare su un’ampia gamma di strumenti forniti dalla tecnologia.
Tra quelli più usati, e fino a poco tempo fa anche discussi, c’è sicuramente il Gps (acronimo di Global Positioning System). Grazie a un localizzatore satellitare, quindi, un detective privato può, ad esempio, conoscere in ogni momento la posizione di un veicolo.
Ma è permesso l’utilizzo del GPS per le indagini?
La risposta è senza dubbio positiva. L’uso del Gps è perfettamente lecito ed è disciplinato dal DM 1° dicembre 2010 n.269. All’art. 5 comma 2 è, infatti, espressamente previsto che “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I) (attività di indagine in ambito privato), a.II) (attività di indagine in ambito aziendale), a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale) e a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo), i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici (…)”.
Il pedinamento con utilizzo del GPS
Il pedinamento a mezzo di dispositivi elettronici, ovvero l’uso di un localizzare satellitare, rappresenta, quindi, uno strumento di grande utilità sia per l’investigatore privato quanto a per il cliente. Se per il primo il Gps permette di operare con maggiore sicurezza, evitando alcuni rischi insiti nell’attività di pedinamento visivo, per il cliente l’utilizzo di un localizzatore satellitare si traduce in un minor costo dell’indagine nel suo complesso e nella possibilità di avere sotto controllo tutti i movimenti del “sospettato”. Movimenti che potranno essere poi inseriti nella relazione finale e usati in tutte le sedi.
I limiti di utulizzo del GPS nelle indagini
Ma l’utilizzo di un Gps presenta anche alcuni e importanti limiti. Perché conoscere la posizione dell’auto dell’”indagato” non significa conoscere anche la posizione della persona fisica proprietaria del veicolo. Ad esempio, non sarà sufficiente il fatto che la vettura di un marito, sospettato di infedeltà, risulti posteggiata in un parcheggio del centro di Genova per affermare che egli si trovi senza dubbio presso l’abitazione della presunta amante, benché questa si trovi anche non lontano dalla vettura posteggiata. Allo stesso modo non sarà sufficiente affermare che un dipendente in malattia non rispetti gli orari di visita fiscale solo perché la vettura, in quelle fasce d’orario, risulta in movimento dal momento che alla guida potrebbe esserci qualcun’altro. Appare, quindi, evidente come i dati e le informazioni fornite da un localizzatore satellitare vadano necessariamente integrate con altre evidenze, come, per citarne un paio, fotografie e filmati, raccolte personalmente dall’investigatore privato.